AUTOVEICOLI - IVA - DETRAZIONE - TAVOLA SINTETICA
(art. 19bis 1)
Eccetto i casi specificatamente previsti la detrazione e' in via generale limitata al 40%. L’autorizzazione concessa all’Italia – di limitare la detrazione al 40% - è stata prorogata e scade il 31 dicembre 2019. (Decisione Consiglio CE 08/11/2016, n. 2016/1982/UE)
La detrazione indicata dalla tabella si applica nella stessa misura a tutte le spese relative ai veicoli, in particolare:
● riparazioni e manutenzioni;
● modificazioni;
● custodia;
● lubrificanti e carburanti;
● leasing e noleggio;
● l'importazione,
● l'acquisto anche intracomunitario del veicolo
● pedaggi di transito (autostrade)
VEICOLI INTERESSATI
• Veicoli a motore - esclusi trattori agricoli e forestali - normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non superi i 3.500 Kg ed il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non sia superiore ad otto. (1) (5)
• Tutti i motoveicoli - inclusi ciclomotori - fino a 350 cc (2) (5)
Utilizzo Casi % di detrazione iva Casi di autofattura
Uso normale da parte di imprese e professionisti - esclusi i casi successivi 40% Per una diversa % di uso privato: NO
Agenti e rappresentanti 100 % (3) Per la % di uso privato: SI
Vetture aziendali A disposizione di dipendenti senza specifico corrispettivo 40% Per una diversa % di uso privato: NO
Motocicli oltre 350 cc indetraibile
in caso di oggetto attivita' propria dell'impresa 100% detraibile
Oggetto dell'attivita' propria dell'impresa (6)
Concessionari per vetture per la rivendita - beni merce 100% (3) Per la % di uso privato: SI
Concessionari per auto da dimostrazione
Officine per auto sostitutive ai clienti
Utilizzo esclusivo nell'impresa, arte o professione
100% (3) Per la % di uso privato: SI
Taxi Scuola guida
Attivita' di noleggio o leasing
Vetture aziendali a disposizione di dipendenti dietro corrispettivo (4)
Per attivita' dove l'uso e' assolutamente indispensabile. Il contribuente deve provare l'uso esclusivoNote
(1) Non ha piu' rilevanza la suddivisione tra le tipologie di autoveicoli come definite dal codice della strada. Sono quindi ricompresi tutti i veicoli a motore: autovetture, caravan, autocarri, ciclomotori, moto fino a 350cc, etc.
(2) Oltre i 350 i motoveicoli sono considerati beni di lusso e l'iva e' totalmente indetraibile.
(3) L'eventuale utilizzo parziale ad uso privato deve essere autofatturato a valore normale.
(4) In assenza di un corrispettivo a valore normale, la detrazione e' al 40%. Per tale motivo per i motoveicoli dati in uso - senza corrispettivo - ai dipendenti di una impresa di pony express, l'iva e' detraibile al 40%.
(5) La limitazione riguarda tutte le spese relative ai veicoli interessati dalla limitazione e cioe' quelle concernenti l'acquisto anche intracomunitario del veicolo, l'importazione, il leasing o noleggio, le modificazione, riparazione e manutenzione, compresi lubrificanti e carburanti.
(6) RisMin 550378_1990
Esempi
1) Un professionista noleggia un'autovettura per una giornata al prezzo di 150 Euro piu' 33,00 di Iva al 22%. L'iva detraibile e' 13,20 (il 40% di 30,00).
NOTE
Spese relative ai veicoli
Nella stessa misura in cui e' ammessa in detrazione l'Iva relativa all'acquisto o all'importazione, e' ammessa in detrazione l'iva relativa:
- all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti;
- ai servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni;
- ai servizi dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili:
- alle prestazioni di custodia;
- alle manutenzioni e riparazioni;
- al transito stradale e pedaggi autostradali.
Tipologia di veicoli
Non ha piu' rilevanza il rinvio operato dalla precedente normativa alla suddivisione tra tipi di autoveicoli definita dal codice della strada.
La tipologia di veicoli stradali a motore individuata (terzo periodo della lettera c) dell’articolo 19-bis1 del decreto IVA) prescinde dalla loro classificazione in sede di immatricolazione; criterio, invece, adottato dalla previgente disciplina per limitare il diritto alla detrazione.
Motocicli di cilindrata superiore a 350 - (art. 19bis1, lettera b) - L'IVA e' totalmente indetraibile tranne che per i soggetti per i quali tali beni formino oggetto dell’attività propria dell’impresa, per i quali si applicano le regole ordinarie di determinazione dell’IVA detraibile. (Circolare Dipart. Politiche Fiscali 6_2008). E' sempre comunque indetraibile per artisti e professionisti. L'indetraibilita' comprende l’acquisto dei relativi componenti e ricambi, dei carburanti e lubrificanti destinati ai motocicli medesimi e delle prestazioni relative agli stessi (manutenzione, riparazione, custodia e gestione, pedaggi stradali inclusi).
Utilizzo esclusivo
E' interamente detraibile l’IVA sugli gli acquisti effettuati da soggetti che utilizzano il veicolo per lo svolgimento di attivita' economiche rispetto alle quali l'impiego stesso e' assolutamente indispensabile. In questi casi il veicolo mantiene la sua destinazione esclusivamente aziendale o personale se il diverso utilizzo avviene in una minima percentuale.
Spetta al contribuente provare che l'autoveicolo è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività.
Sono previsti alcuni casi in cui il contribuente non e' tenuto a provare l'utilizzo esclusivo. Il veicolo mantiene la sua destinazione esclusivamente aziendale o personale se il diverso utilizzo avviene in una minima percentuale. Sono quelle in cui:
- il veicolo rientra fra i beni che formano l'oggetto proprio dell'attivita' svolta (produzione o commercio del bene).
- il veicolo viene utilizzato come taxi;
- il veicolo viene utilizzato ai fini di formazione da una scuola guida;
- il veicolo viene utilizzato per noleggio o leasing;
- il veicolo viene utilizzato da rappresentanti di commercio.
Autoconsumo - Per i veicoli per i quali la detrazione iva e' stata limitata al 40% non è tassato quale autoconsumo l’uso personale o familiare da parte dell’imprenditore o professionista dei veicoli stessi o della loro messa a disposizione a favore del personale dipendente senza l’addebito di un corrispettivo specifico. (n. 1, sesto comma, art. 3, DPR 633_72 - introdotto dalla lettera a) del comma 261 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008)
Utilizzo di percentuali differenti dal 40% - Secondo il Ministero (Circolare Dipart. Politiche Fiscali 6_2008) non è consentito al contribuente, per cui e' prevista la limitazione della detrazione al 40%, adottare il diverso comportamento consistente nella detrazione integrale dell’imposta all’atto dell’acquisto dei beni e servizi in questione e nella successiva applicazione dell’IVA per autoconsumo per l’utilizzo privato dei medesimi nella quantita' - maggiore del 40% - definita dal contribuente.
Uso promiscuo degli autoveicoli con diritto alla detrazione piena - In caso di utilizzo promiscuo degli autoveicoli con diritto alla detrazione piena va applicato l'art. 19, comma 4, secondo cui la "l'ammontare indetraibile e' determinato secondo criterio oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati."
Agenti e rappresentanti di commercio - Possono detrarre l'iva fino al 100%. La regola vuole che la detrazione dell’imposta vada commisurata all’effettiva utilizzazione dei veicoli utilizzati nell’esercizio dell’impresa. In tal caso, ove all’atto dell’acquisto del veicolo sia stata operata la detrazione integrale dell’imposta, il successivo impiego per un uso personale o familiare sarà da assoggettare ad IVA con una base imponibile pari al valore normale (determinato ai sensi delle regole generali di cui all’articolo 14, terzo e quarto comma, del decreto IVA). In altre parole e' possibile all'acquisto detrarre l'iva al 100%, e successivamente, se ad esempio nell'anno l'autovettura e' stata utilizzata al 20% (su base chilometrica) per uso privato, emettere autofattura per quel 20%. In caso di acquisto, il 20% dovra' essere calcolato sulla base del costo, quindi sulla base della quota di ammortamento annuo.
Se l'autovettura e' data in uso ai dipendenti dell'agente quale benefit, il corrispettivo da addebitare è quello previsto in via generale per i dipendenti.
Autoveicoli assegnati ai dipendenti - Spetta la detrazione integrale dell'Iva relativa alle autovetture assegnate ai dipendenti, purche' per tale benefit sia fatturato ai dipendenti un corrispettivo non inferiore al valore normale. (art. 13, comma 3, lettera d, Dpr 633/72). Il valore normale sarà definito da un prossimo decreto (art. 14, Dpr 633/72). Attualmente il valore normale è individuato secondo quanto previsto per le imposte dirette (art. 51, TUIR). Trattandosi di operazione a fronte di corrispettivo, sussiste per il datore di lavoro l’obbligo di esercitare la rivalsa ossia di emettere fattura (art. 18, comma 1, Dpr 633/72). Non e' sufficiente il solo addebito in busta paga.
- Spetta la detrazione integrale dell'Iva relativa alle autovetture assegnate ai dipendenti, purche' per tale benefit sia fatturato ai dipendenti un corrispettivo non inferiore al valore normale. (art. 13, comma 3, lettera d, Dpr 633/72)
TABELLA DEDUCIBILITA' COSTI AUTO * ES TAXI/NCC | ||
Soggetti | Utilizzo dei veicoli | % deducibilità |
Impresa | Esclusivamente strumentali* all’attività d’impresa | 100% |
Impresa | Adibiti ad uso pubblico | 100% |
Imprese | Utilizzati dai dipendenti (auto in uso promiscuo) | 70% |
Impresa e lavoratori autonomi | Altri utilizzi aziendali | 20% |
Agenti e rappresentanti | – | 80% |
Autocarri
Gli autocarri sono “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse“. Non esistono norme specifiche che regolano la deducibilità degli autocarri, le cui spese, quindi, sono integralmente deducibili purché siano inerenti all’attività di impresa (Risoluzione n. 244/E/2002).
L’Agenzia delle Entrate contrasta l’utilizzo dei cosiddetti “falsi autocarri” (Provvedimento n. 184192/2006), assimilandoli alle autovetture e assoggettandoli alla deducibilità limitata.
L’autocarro è considerato falso quando ricorrono tutte le condizioni di seguito riportate:
-immatricolazione come N1 (veicoli destinati al trasporto di merci con massa non superiore a 3,5 tonnellate);
-codice carrozzeria F0;
-numero posti a sedere maggiore o uguale a 4;
-potenza motore (kw)/portata (tonnellate) maggiore o uguale a 180.
DETRAZIONE IVA ACQUISTO/MANUTENZIONE PER AUTO/AUTOVEICOLI
La norma che stabilisce la detraibilità dell’IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e sulle relative spese, è l’art. 19-bis1 del D.P.R. 633/72 (testo unico IVA).
Il testo in vigore nel 2018 non ha subito modifiche successive e prevede che la limitazione della detrazione iva al 40% riguardi «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» che non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione.
Quindi in generale è possibile detrarre il 40% dell’IVA sostenuta congiuntamente all’acquisto dell’automobile. Questo limite vige in quanto c’è la presunzione che l’autovettura risponda ad un utilizzo promiscuo più che esclusivo, infatti molto spesso l’auto viene impiegata sia ai fini esclusivamente aziendali, che ai fini personali.
Anche l’Iva, relativa alle prestazioni di servizi relative ai veicoli, custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, nonché l’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.
La percentuale di detraibilità è forfetaria, ovvero non è consentito dimostrare una quota di utilizzo effettivo maggiore al fine di godere di una percentuale superiore.
Detrazione IVA su auto e spese connesse 2020
E’ sparita, ma solo ai fini Iva, la distinzione tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri, ed è stato superato anche il riferimento alla classificazione del Codice della strada.
La detraibilità dell’Iva è la seguente:
- Detrazione 100% dell’Iva:
veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non può svolgere l’attivita’ (es.: taxisti, noleggiatori auto,), ecc;
- Detrazione limitata (40%) dell’Iva:
veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente. - Attenzione: certi piccoli autocarri < 35 q.li (es.: Fiorino) per i quali prima non c’era dubbio sulla detraibilità 100% dell’Iva, oggi sono catalogati in questa categoria e per essi la detraibilità 100% dell’Iva è subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell’utilizzo esclusivo nell’impresa;
- Indetraibilità totale (oggettiva) dell’Iva:
riguarda solo le moto > 350 cc. (è possibile usufruire della detrazione, solo per le imprese nel caso in cui sia oggetto dell’attività).
Deducibilità dei costi auto
Le regole di deducibilità dei costi auto per imprese e professionisti, variano in funzione sia del tipo di veicolo che del suo utilizzo per l’esercizio dell’attività (art. 164 TUIR).
Ricordiamo che la Legge di stabilità 2017 (Legge 232/2016) ha modificato i limiti di deducibilità previsti all’art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR, dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine, con l’intento di estendere anche al noleggio il trattamento di favore di cui già beneficiano questi contribuenti per l’acquisto delle auto. In particolare mentre prima della modifica, il limite di rilevanza fiscale per:
- l’acquisto/leasing di autovetture era pari a € 18.075,99 per le imprese / lavoratori autonomi e € 25.822,84 per gli agenti di commercio;
- il noleggio a lungo termine di autovetture era pari a € 3.615,20 sia per le imprese / lavoratori autonomi che per gli agenti di commercio;
a partire dal 2017, il limite di rilevanza fiscale del noleggio a lungo termine a favore degli agenti di commercio passa da € 3.615,20 a € 5.164,57.
In relazione al costo massimo fiscalmente riconosciuto, sono previsti i seguenti limiti di costo, la cui eccedenza sarà indeducibile:
Tipologia mezzo Imprese Agenti e rappresentanti
Automobili 18.075,99 25.822,84
Autocaravan 18.075,99 25.822,84
Motocicli 4.131,66 4.131,66
Ciclomotori 2.065,83 2.065,83