Decorrenza dell’estensione dell’obbligo di fattura elettronica NEWS !
Obbligo fatturazione elettronica forfettari dal 1/1/2024
divieto di fatturazione elettronica per il 2024 per le prestazioni da inviare al sistema TS
Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso ai soggetti in regime forfettario; l’adempimento è effettuato tramite invio del file «fattura» nel formato .xml al Sistema di Interscambio, SDI.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, Dlgs 127/2015 «In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa».
A mente del comma 3 dell’articolo 18, DL 36/2022 «La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione».
Letteralmente la norma crea uno spartiacque tra coloro che:
- saranno obbligati alla e-fattura dal 1° luglio 2022;
- saranno obbligati dal 1° gennaio 2024.
Per cui si possono presentare le seguenti situazioni: Decorrenza dell’obbligo della e-fattura per i forfettari:
Ricavi / compensi del 2021 Decorrenza dell’obbligo Superiori a 25.000 euro ------> Dal 1° luglio 2022
Fino a 25.000 euro ---> Dal 1° gennaio 2024
Ciò significa che se la soglia di 25.000 venisse superata nel corso del 2022, la decorrenza dell’obbligo resterebbe fissata al 2024 (e non al 2023).
Sul punto un chiarimento sarebbe quanto mai opportuno, visto che la norma non richiama espressamente i ricavi / compensi del 2021, ma dell’anno precedente (letteralmente precedente al 1° luglio 2022, ma la locuzione potrebbe intendersi che per individuare la soglia che fa scattare l’obbligo, occorre far riferimento ai ricavi / compensi dell’anno precedente.
Quindi anche l’obbligo decorrente dal 2023 verificando il mancato superamento della soglia nel 2022