CORRISPETTIVI ELETTRONICI - StudioDG

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CORRISPETTIVI ELETTRONICI
Adeguamento degli RT entro il 2 ottobre 2023 per la nuova “lotteria istantanea”, con relativo credito d’imposta – Periodo di inattività superiore ai 12 giorni

Il provvedimento direttoriale n. 15943 del 18 gennaio 2023, par. 2.2, ha approvato le nuove specifiche tecniche per adeguare i Registratori Telematici alla cd “Lotteria istantanea” che, aggiungendosi a quella “differita” (con premi settimanali, mensili ed annuali) consentirà alla persona fisica “consumatore” di venire immediatamente a conoscenza dell’eventuale vincita. In base alle nuove regole, i registratori telematici, ma anche i Server RT e la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere configurati in modo da generare il codice bidimensionale (QR code) che rispetti le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento. Tale percorso di adeguamento dovrà essere portato a termine entro il 2 ottobre 2023.

A tal fine, per il solo adeguamento dei Registratori telematici, è stato previsto un contributo, che verrà concesso sotto forma di credito d’imposta per il 100% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 50 euro per ogni strumento. Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva alla registrazione della fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e al pagamento tracciabile del corrispettivo (carte di debito, di credito e prepagate, i bonifici bancari o postali e tutti gli altri strumenti previsti dal provvedimento del 4 aprile 2018). Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e in quella degli anni successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo (provvedimento n. 231943 del 23 giugno 2023).

Il medesimo provvedimento ha altresì approvato la nuova versione 11 delle specifiche tecniche RT. Rispetto alla precedente versione, si evidenzia il paragrafo 2.7 delle specifiche, nel quale viene inserita una nuova funzionalità dei Registratori Telematici nel caso di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni. Al riguardo, è previsto che “Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.”.

Il provvedimento (paragrafo 1.2) precisa che tale nuova versione 11 deve essere rispettata obbligatoriamente nei nuovi modelli che presentano istanza di approvazione dopo il 30 giugno 2023 e che per i modelli già approvati le predette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variante successivamente al 30 giugno 2023”.

Di conseguenza, si ritiene che nessun adeguamento deve essere effettuato sugli RT già approvati fino al 30 giugno 2023 ed in uso dagli operatori relativamente alla comunicazione del periodo di inattività superiore a 12 giorni.

Tuttavia, si segnala l’opportunità che, in sede di adeguamento dei Registratori telematici per la “Lotteria istantanea” entro il prossimo 2 ottobre 2023, venga chiesto ai tecnici di effettuare sulla macchina un unico intervento anche per l’adeguamento relativo al periodo di chiusura.



ATTENZIONE !!!

La memorizzazione del corrispettivo e la consegna del documento commerciale al cliente, se richiesto, devono essere realizzati non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione, vale a dire:

1) all’atto della consegna del bene;
2) o della ultimazione della prestazione, Se il pagamento avviene precedentemente a questi momenti l’operazione si considera effettuata al momento del pagamento.

Quindi, in caso di cessione di beni senza contestuale effettuazione del pagamento, l’esercente deve memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con evidenza del corrispettivo non riscosso mentre al momento della ricezione del corrispettivo non deve necessariamente generare un nuovo documento commerciale, essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA.

Al contrario, in caso di ultimazione di una prestazione di servizi senza pagamento andrà comunque memorizzata l’operazione ed emesso un documento commerciale con indicazione del corrispettivo non riscosso.
In questo caso al momento del successivo pagamento sarà necessario generare un nuovo documento che richiamerà gli elementi identificativi di quello precedente.

NOTE PER LA CONTABILITA'

VISTA L'OBBLIGATORIETA' NEL TRACCIATO DI INDICARE LE MODALITA' DI INCASSO AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DEL CORRISPETTIVO CONTROLLATE SEMPRE DI INSERIRE LA MODALITA' DI INCASSO CORRETTA E DI INDICARLA IN PRIMA NOTA (O NELLA COPIA DELLE RICEVUTE CONSEGNATE ALLO STUDIO) POICHE' ALTRIMENTI RISULTA COMPLICATO RISALIRE AL CORRETTO INCASSO (SPECIALMENTE IN CASO DI CONTABILITA' ORDINARIA). CONSEGNATE SEMPRE LA CONTABILITA' AGGIORNATA CON L'INDICAZIONE PUNTUALE DEGLI INCASSI


ATTENZIONE !!!

  • FATE ATTENZIONE AL CORRETTO INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI (FATE SEMPRE LA CHIUSURA A FINE GIORNATA)
  • SEGNALATE SUBITO EVENTUALI INCONGRUENZE O ANOMALIE AL VOSTRO GESTORE DI REGISTRATORI TELEMATICI E AL NOSTRO STUDIO
  • TENETE PRONTO ALL'USO IL REGISTRO DI EMERGENZA (CARTACEO)
  • IL TERMINE PER L'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI E' DI 12 GG (FESTIVI INCLUSI): IN CASO SI RICORRE ALL'INVIO MANUALE
  • NON CONFONDETE LA MEMORIZZAZIONE DEL CORRISPETTIVO CON LA TRASMISSIONE DEL CORRISPETTIVO
  • LA MANCATA MEMORIZZAZIONE/ANNOTAZIONE COMPORTA PESANTI SANZIONI


Il sistema sanzionatorio adesso prevede specificatamente le seguenti misure per le violazioni che seguono:

90% dell’imposta dovuta per ogni operazione con un minimo di € 500, per la mancata o non tempestiva memorizzazione dei corrispettivi telematici;

90% dell’imposta dovuta per ogni operazione con un minimo di € 500, per la mancata o non tempestiva trasmissione dei corrispettivi telematici;

90% dell’imposta dovuta per ogni operazione con un minimo di € 500, per la memorizzazione con dati incompleti o non veritieri;

90% dell’imposta dovuta per ogni operazione con un minimo di € 500, per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri;

90% dell’imposta dovuta, per la mancata emissione di scontrini;

90% dell’imposta dovuta, per l’emissione di scontrini in misura inferiore agli importi dovuti;

€ 100 qualora le violazioni sopra elencate ai nn. 2 e 4 non incidano sull’esatta liquidazione dell’IVA.

Omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi
Per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione in misura fissa di 100 euro. In tali casi, qualora le violazioni siano molteplici, per espressa disposizione non può trovare applicazione l’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, in materia di sanzione unica (art. 11, comma 2-quinquies , D.Lgs. n. 471/1997);

Omessa installazione dei registratori telematici
L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale è punita con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro (art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997). Tale sanzione viene ora estesa all’ipotesi di omessa installazione dei registratori telematici (di cui all’art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 127/2015), salve le procedure alternative eventualmente adottate con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle entrate.

Manomissione o alterazione dei registratori telematici
Si applica la sanzione da 3.000 a 12.000 euro per chiunque manomette o comunque altera i registratori telematici o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, a meno che il fatto costituisca reato (art. 11, comma 5-bis , D.Lgs. n. 471/1997).

Sanzioni accessorie
La sanzione amministrativa della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima (da 3 giorni ad 1 mese oppure da 1 a 6 mesi qualora l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di 50.000 euro), prevista nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio in materia di scontrini e ricevute fiscali, si applica anche se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997).
La sanzione della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (da 15 giorni a 2 mesi e da 2 a 6 mesi in caso di recidiva), già prevista in caso di omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali, viene resa applicabile anche all’omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione dei registratori telematici (art. 12, comma 3, del D.Lgs. n.471/1997).

Ravvedimento operoso
La circolare precisa che il ravvedimento operoso non si applica alle violazioni consistenti nell’omessa memorizzazione ovvero nella memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, richiamando espressamente l’art. 13, comma 1, lettera b-quater, D.Lgs. n. 472/1997, che si riguarda il ravvedimento in caso di constatazione della violazione.


PROCEDURA PER DI ESTRAZIONE DEI FILE XML CORRISPETTIVI (IN VIA AUTONOMA SENZA IL SERVIZIO DELLO STUDIO)

DAL SITO DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE CON LE CREDENZIALI DI ACCESSO (SPID / CNS):

FATTURE E CORRISPETTIVI -> CONSULTAZIONE -> CONSULTAZIONE DOWNLOAD MASSIVI ->

RICHIESTE -> CORRISPETTIVI  ( inserire l'intervallo delle date - solitamente mensile - e il tipo di corrispettivo - registratori telematici -)
-> GENERA RICHIESTA (file xml della richiesta) ->>> richiesta generata

Nei 5 giorni successivi nella schermata:

FATTURE E CORRISPETTIVI -> CONSULTAZIONE ->CONSULTAZIONE DOWNLOAD MASSIVI ->

RISPOSTE -> ID RICHIESTA - STATO/ ->>> DOWNLOAD FILE ZIP CONTENENTE UN XML PER OGNI GIORNO

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codice destinatario clienti dello studio QULXG4S
www.agenziaentrate.it
www.registroimprese.it
www.softwareintegrato.it
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