REVERSE CHARGE
La lettera a-ter) dell'articolo 17, sesto comma, del DPR 633 del 1972, introdotta ad opera dell'articolo 1, comma 629, della legge di Stabilità 2015, ha esteso l'obbligo di inversione contabile, cosiddetto "reverse charge", alle "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici". Per tali prestazioni, relative ad edifici, poste in essere nei confronti di un soggetto passivo IVA, viene trasferito l'obbligo di versare l'IVA al destinatario della prestazione.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, la norma, nel riferirsi agli "edifici", ha voluto limitare l'applicazione della disposizione ai fabbricati, tra i quali si ricomprendono sia i fabbricati ad uso abitativo sia quelli ad uso strumentale.
Nel documento di prassi viene chiarito che, per le prestazioni previste dalla lettera a-ter), il sistema di inversione contabile si applica a prescindere dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti, ed a prescindere dalla tipologia di attività esercitata.
Nel documento di prassi viene chiarito che, per le prestazioni previste dalla lettera a-ter), il sistema di inversione contabile si applica a prescindere dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti, ed a prescindere dalla tipologia di attività esercitata.
Inoltre, viene chiarito che, per l'individuazione delle prestazioni interessate, in una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative, si deve far riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007. Tale criterio deve, quindi, essere assunto al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici (indipendentemente dalla circostanza che i prestatori operino nel settore edile).
Servizi di pulizia negli edifici
Per l'individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di servizi di pulizia, si può far riferimento alle seguenti attività della Tabella ATECO 2007, a condizione che siano riferite esclusivamente ad edifici:
- 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali. Devono intendersi escluse dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici.
Demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici
Le attività di demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici sono espressamente menzionate nelle seguenti voci della Tabella ATECO 2007:
Demolizione
- 43.11.00 Demolizione
Installazione di impianti relativi ad edifici
- 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
- 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione);
- 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
- 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
- 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici).
Completamento di edifici
- 43.31.00 Intonacatura e stuccatura;
- 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
- 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di "arredi" deve intendersi esclusa dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;
- 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;
- 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
- 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);
- 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. "completamento di edifici".
Dalla citata elencazione emerge che le prestazioni consistenti nel rifacimento della facciata di un edificio possono ritenersi comprese fra i servizi di completamento e, conseguentemente assoggettate al meccanismo del reverse charge.
Pluralità di prestazioni
In presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell'inversione contabile e in parte soggette all'applicazione dell'IVA nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge. Ciò in quanto il meccanismo dell'inversione contabile, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria. In tale ipotesi, pertanto, le singole prestazioni soggette a reverse charge dovranno essere distinte dalle altre prestazioni di servizi ai fini della fatturazione, in quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell'inversione contabile.
Tuttavia, secondo l'Agenzia delle Entrate, stante la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, le indicazioni sopra fornite potrebbero risultare di difficile applicazione con riferimento all'ipotesi di un contratto unico di appalto comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
In una logica di semplificazione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, anche con riferimento alla prestazioni riconducibili alla lettera a-ter), trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge.
Così, ad esempio, in presenza di un contratto avente ad oggetto la ristrutturazione di un edificio in cui è prevista anche l'installazione di uno o più impianti, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l'installazione di impianti dagli interventi, ma si applicherà l'IVA secondo le modalità ordinarie all'intera fattispecie contrattuale.
OPERAZIONI DI REVERSE CHARGE INTERNO NORMA DI RIFERIMENTO
Cessioni di oro (da investimento e industriale) Art. 17, co. 5, DPR n. 633/72
Prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore edile Art. 17, co. 6, lett. a) del DPR n. 633/72
Cessione di fabbricati (con opzione IVA) Art. 17, co. 6, lett. a)-bis del DPR n. 633/72
Prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici Art. 17, co. 6, lett. a)-ter del DPR n. 633/72
Cessioni di telefoni cellulari Art. 17, co. 6, lett. b) del DPR n. 633/72
Cessioni di consolle da gioco, tablet PC e laptop Art. 17, co. 6, lett. c) del DPR n. 633/72
Cessione di certificati energetici Art. 17, co. 6, lett. d)-bis e d)-ter del DPR n. 633/72
Cessione di rottami e cascami Art. 74, co. 7 e 8, del DPR n. 633/72
Cessione di palletts (successive al primo utilizzo) Art. 74, co. 7 del DPR n. 633/72