IVA: vendite a distanza con soglia unica annua a 10.000 euro
Dal 1° luglio 2021, alle operazioni di e-commerce in ambito transfrontaliero, realizzate anche mediante l’intervento di interfacce elettroniche, si applicheranno le nuove regole IVA contenute nel D.Lgs. n. 83/2021. Di particolare interesse sono le novità relative alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, con l’introduzione di una unica soglia annua di 10.000 euro per l’imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni. Significativa è anche la novellata disciplina delle vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori terzi.
Le nuove regole IVA previste dal D.Lgs. n. 83/2021 si applicano alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati, che l’art. 38-bis del D.L. n. 331/1993 definisce come le cessioni di beni spediti/trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nella spedizione/trasporto dei beni, rispettivamente:
- a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione/trasporto a destinazione dell’acquirente;
- da un territorio o Paese terzo con arrivo dei beni in uno Stato membro.
Per entrambe le tipologie di vendite a distanza, gli acquirenti sono le persone fisiche non soggetti d’imposta, gli organismi internazionali e consolari di cui all’art. 151 della direttiva n. 2006/112/CE (corrispondente all’art. 72 del D.P.R. n. 633/1972) e, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, i cessionari non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.
Quando il fornitore interviene indirettamente nella spedizione/trasporto
L’art. 5-bis del regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, inserito dal regolamento di esecuzione n. 2019/2026/UE, ha esplicitato i casi in cui si considera che il fornitore interviene indirettamente nella spedizione/trasporto dei beni e ha precisato, altresì, che non vi è intervento del fornitore ove l’acquirente stesso effettui il trasporto dei beni o ne organizzi la consegna con un terzo e il fornitore non intervenga per coadiuvarne l’organizzazione.
In particolare, l’intervento indiretto nella spedizione/trasporto dei beni si verifica:
- quando la spedizione/trasporto dei beni è subappaltato dal fornitore a un terzo che consegna i beni all’acquirente;
- quando la spedizione/trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna delle merci all’acquirente;
- quando il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto dall’acquirente per poi trasferirle a un terzo che organizza la spedizione o il trasporto dei beni;
- quando il fornitore promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l’acquirente, mette in contatto l’acquirente e un terzo o comunica in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.
Imponibilità alternata dell’IVA nello Stato membro di origine o di destinazione
Rispetto alla previgente disciplina, dal 1° luglio 2021, l’imposizione nello Stato membro di destinazione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni si basa sulla soglia, unica sul piano comunitario, di 10.000 euro, salvo opzione per l’imponibilità nello Stato membro di destinazione nel caso in cui il cedente non abbia superato tale limite monetario.
In particolare, la soglia è calcolata, per ciascun anno, sommando il valore totale, al netto dell’imposta, delle vendite a distanza intracomunitarie di beni e delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, taleradiodiffusione ed elettronici resi a privati consumatori di altri Stati membri.
Pertanto, al di sotto della soglia, l’IVA è dovuta in Italia, salvo opzione per l’imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni, dove l’operazione si considera imponibile, in quanto ivi territorialmente rilevante, in caso di superamento della soglia di 10.000 euro nell’anno precedente o nell’anno in corso.
Leggi anche IVA: vendite ai consumatori UE con le aliquote estere e la revisione del listino prezzi
Anche per i beni soggetti ad accisa l’imposizione avviene nello Stato membro di destinazione in base alle stesse regole previste per gli altri beni e, quindi, in funzione del soggetto che organizza la spedizione/trasporto, della tipologia di destinatario e della soglia unica di 10.000 euro.
In particolare, i beni soggetti ad accisa sono ricompresi nelle nuove regole solo se oggetto di cessione a destinazione di persone fisiche non soggetti passivi IVA o nei confronti dei soggetti di cui all’art. 72 del D.P.R. n. 633/1972 (o della corrispondete previsione adottata dagli altri Stati membri in conformità all’art. 151 della direttiva n. 2006/112/CE).
L’intervento delle interfacce elettroniche nelle vendite a distanza
L’intervento delle interfacce elettroniche nelle vendite a distanza è disciplinato dal nuovo art. 2-bis del D.P.R. n. 633/1972, che contempla:
- da un lato, le cessioni di beni effettuate in ambito intracomunitario da soggetti extra-UE, siano esse vendite a distanza intracomunitarie di beni o cessioni domestiche, e
- dall’altro, le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro effettuate da soggetti UE ed extra-UE.
L’operatore che, attraverso l’uso di una piattaforma elettronica, facilita le vendite a distanza sarà considerato colui che effettua le vendite in questione, con la conseguenza che le vendite a distanza a favore di consumatori finali, poste in essere tramite un’interfaccia elettronica, daranno luogo a due operazioni, vale a dire:
1) una cessione dal fornitore all’interfaccia elettronica (fornitura B2B) e
2) una cessione dall’interfaccia elettronica al cliente (fornitura B2C).
La fornitura B2B si considererà effettuata nel luogo in cui il bene si trova al momento della cessione e beneficia dell’esenzione da IVA in considerazione dell’imponibilità della fornitura B2C nel luogo di arrivo dei beni.
In particolare, la fornitura B2B, se territorialmente rilevante in Italia, è esente ai sensi del novellato art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e con obbligo di fatturazione, fermo restando che l’esenzione non influenza il pro-rata di detrazione e, in base all’art. 19, comma 3, lettera d-bis), dello stesso D.P.R. n. 633/1972, è ammessa la detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione dei beni ceduti.