NUOVE MODALITA' PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - Art. 44 D.L. 30.09.2003, n. 269 - Nota INL 11.01.2022, n. 29 Possono essere definite prestazioni di lavoro autonomo occasionale quelle rese da un soggetto che si obbliga a compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione. Il rapporto è caratterizzato dall’assenza di coordinamento con il committente e di continuità nelle prestazioni, poiché l’attività deve essere del tutto occasionale. L’assenza di abitualità rappresenta l’elemento distintivo di tali prestazioni anche nella disciplina fiscale, per la quale i compensi percepiti sono classificati come redditi diversi.
SOGGETTI INTERESSATI ED ESCLUSI
Al fine di contrastare fenomeni di elusione nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale e per meglio tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, la L. 215/2021, di conversione del D.L. 21.10.2021, n. 146 ha previsto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per l’impiego di lavoratori autonomi occasionali, decorrente dal 21.12.2021 e riguardante i committenti che operano in qualità di imprenditori poiché l’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 del D. Lgs. 81/2008).
ai sensi degli artt. 2082 e/o 2083 c.c. Conseguentemente, l’obbligo in questione non è contemplato:
- a carico delle pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001);
- a carico dei datori di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.);
- nell’ambito delle professioni intellettuali cosiddette “protette” (artt. 2229 e ss. c.c.), per le quali è necessario l’iscrizione ad appositi albi o elenchi (salvo che il professionista non svolga un’attività imprenditoriale);
- per le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
- a carico dei partiti politici;
- per le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi;
- a carico delle ONLUS; sul punto va chiarito che l’esenzione in argomento vale solo per quelle organizzate in forma associativa e non per le cooperative sociali che, pur essendo di diritto delle ONLUS ai sensi dell’art. 1, Legge n. 381/1991, svolgono comunque un’attività imprenditoriale.
Esclusi dall’obbligo della comunicazione prevista dall’art. 14 del TUSL Art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015
-Le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate, già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);
-Art. 54-bis, D.L. n.50/2017 (conv. da L. n. 96/2017)
-Prestazioni occasionali (Prest.O.) rispetto alle quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
-Artt. 2229 e ss. c.c. Professioni intellettuali oggetto della apposita disciplina e, in generale, tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
Qualora l’attività effettivamente svolta, tuttavia, non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito
di applicazione della disciplina in esame;
-Art. 27, co. 2-decies, Legge n.233/2021 (di conv.del D.L. 152/2021) che ha modificato art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) I rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, co. 1, lett. l), del TUIR (es. i riders) rispetto ai quali, dal 1° gennaio 2022, è stata introdotta una speciale disciplina secondo la quale la comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro”.
MODALITA' E TEMPISTICA DI COMUNICAZIONE
• I Committenti che hanno intenzione di impiegare lavoratori autonomi occasionali, dovranno darne comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio (dove, cioè, si svolge la prestazione) mediante: .. sms; .. e-mail; e, comunque, secondo le regole previste dall’art. 15, c. 3 D. Lgs. 81/2015.
• Con la Nota prot. n. 29 dell’11.01.2022, il Ministero del Lavoro e l’INL hanno fornito le prime indicazioni in merito a tale comunicazione che, in attesa dell’integrazione degli applicativi in uso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, andrà eseguita attraverso l’invio di un’email allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria che sarà messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio: allegato alla nota stessa è stato fornito l’elenco di tali indirizzi (VEDI ALLEGATO).
• Considerando che si tratta di un indirizzo di posta ordinaria (non PEC) il personale ispettivo si riserva di verificare, anche presso i Committenti, la conservazione di una copia della comunicazione: è consigliabile inviare la comunicazione tramite una pec (preferibilmente) o un indirizzo di posta ordinaria (sconsigliato) e, a prescindere dallo strumento, tenerne copia unitamente al contratto di prestazione firmato.
• La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
.. dati del committente e del prestatore;
.. luogo della prestazione;
.. sintetica descrizione dell’attività;
.. data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
.. ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
• La comunicazione già trasmessa potrà, comunque, essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
• Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.
È importante notare come i lavoratori autonomi occasionali privi di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro rientrano nel calcolo ai fini dell’emissione del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa che scatta - alla luce della nuova normativa - quando la forza lavoro irregolare risulta pari almeno al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
SANZIONI
• Omessa comunicazione preventiva del lavoro occasionale
• Sanzione amministrativa di importo compreso tra € 500 e € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.
• Si noti, dunque, che le sanzioni potranno essere più di una nel momento in cui le omissioni riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche nel caso in cui il rapporto occasionale si protragga oltre il periodo comunicato inizialmente, senza che vi sia una nuova specifica comunicazione.
• Si esclude la possibilità di applicare la procedura della diffida di cui all’art. 13, D. Lgs. 124/2004 (art. 14, D. Lgs. 81/2018)
ESEMPIO DI COMUNICAZIONE
Oggetto: Comunicazione di lavoro autonomo occasionale (art. 13, L. 215/2021)
Committente Ragione Sociale: XXXXX S.R.L. P.IVA: 0000000 Sede Legale: Via XXXXX– 58100, GROSSETO (GR)
Prestatore
Cognome e Nome: Rossi Mario C.F.: RSSMRA85L20F205A Residenza: Via……..
Luogo e contenuto della prestazione
La prestazione si svolgerà presso la sede operativa di ….. /sede legale ……. e consisterà nello svolgimento di … (riportare sinteticamente o per intero quanto pattuito nell’accordo individuale)
Inizio e durata
La prestazione avrà inizio in data ….. e durerà presumibilmente XXXXX GIORNI / o data certa.
Si comunica, comunque, fin da subito che, nel caso in cui la prestazione non dovesse esaurirsi nel suddetto arco temporale, sarà nostro onere inviare nuova comunicazione.
Compenso stabilito
Per lo svolgimento della suddetta prestazione è stato pattuito un compenso di € ...... lordi che verranno erogati a seguito di emissione di regolare ricevuta da parte del prestatore
DAL SITO https://www.ispettorato.gov.it/ (GROSSETO)
14 gennaio 2022
L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto informa che l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali, dovrà essere preventivamente comunicato, ai sensi dell'art. 13 del D. L. n. 146/2021 convertito dalla Legge n. 215/2021,
per le prestazioni rese nell’ambito territoriale della provincia di Grosseto, esclusivamente alla seguente casella di posta elettronica:ITL.Grosseto.occasionali@ispettorato.gov.it.
La comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali sarà considerata omessa, con applicabilità della relativa sanzione:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio.
Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Dato obbligatorio è altresì quello relativo all'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.