Obbligo di PEC per gli amministratori di società a partire dal 1° gennaio 2025 - aggiornato -
La legge di bilancio del 2025 definisce l’obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria di avere una PEC. Il vincolo parte dal 1 gennaio dell’anno in questione e i dettagli vengono definiti dall’articolo 1, comma 860. Il quale:
“Modifica l’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179, disponendo l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”.
In data 12 marzo è arrivato il primo chiarimento del MIMIT con la nota n 43836 con cui in sintesi viene chiarito quanto segue:
- l'obbligo di PEC per gli amministratori riguarda tutti gli amministratori e si assolve iscrivendo un indirizzo PEC personale,
- le imprese già costituite al 1° gennaio, data di entrata in vigore della novità, hanno tempo fino al 30 giugno per adeguarsi,
- le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, lo si è individuato in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese,
- l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria,
- l’omissione della indicazione della PEC, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa. A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.
Sanzioni per chi non comunica la PEC
La mancata comunicazione della PEC al Registro delle Imprese comporterà una sanzione amministrativa. L’importo della multa sarà pari al doppio della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262. Considerando che la norma attuale stabilisce multe tra 103 e 1.032 euro, le nuove sanzioni ammonteranno a un minimo di 206 euro e a un massimo di 2.065 euro.