FATTURA ELETTRONICA - StudioDG

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FATTURA ELETTRONICA
INVIO FATTURA ELETTRONICA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (sdi)

Entro 12 giorni dalla data dell'emissione della fattura se fattura immediata.
Se fattura differita (nuovo codice TD24 - vedere le caratteristiche) deve essere emessa ed inviata entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione (leggere le ultime circolari per i chiarimenti)

ATTENZIONE ! nel conteggio dei giorni si contano anche i festivi. (Risposta n. 129 del 14 maggio 2020)

  • CONTROLLARE SEMPRE CHE LA RICEVUTA DELLO SdI CERTIFICHI IL CORRETTO INVIO DELLA FATTURA
  • SE LA FATTURA VIENE SCARTATA AVETE 5 GIORNI DI TEMPO PER IL REINVIO (STESSO NUMERO E STESSA DATA)
  • EMETTERE LA FATTURA AL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE/INCASSO/CONSEGNA DEL BENE (A MENO CHE NON RICORRANO LE CONDIZIONI PER LA FATTURA DIFFERITA)
  • CONTROLLARE TRAMITE LA VOSTRA CONSOLE/AGENZIA ENTRATE LA RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE DEI VOSTRI FORNITORI
  • L'EMISSIONE DELLA FATTURA CON DATA SUCCESSIVA A QUELLA DELL'INCASSO COMPORTA LA SANZIONE PER MANCATA FATTURAZIONE MENTRE IN CASO DI INVIO TARDIVO AL SdI (>12 GG DALLA DATA DELLA FATTURA) COMPORTA LA SANZIONE PER INVIO TARDIVO
  • NEL CASO LA FATTURAZIONE ATTIVA SIA EFFETTUATA DALLO STUDIO SARA' CURA DEL CLIENTE FORNIRE TUTTI DATI NECESSARI ALLA PRODUZIONE DELLA STESSA: I DATI DOVRANNO ESSERE CORRETTI E COMUNICATI IN ANTICIPO RISPTTO ALLA SCADENZA PER LA PRODUZIONE E L'INVIO AL SdI
  • IN CASO DI UTILIZZO DI SOFTWARE DIVERSI DA QUELLI CONVENZIONATI


SANZIONI E RAVVEDIMENTO - TARDIVA EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA


Oltre 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazioneSanzione ex art. 6 del DLgs. 471/97  -> Sanzione minima di € 250 Sanzione minima di € 500

Oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimentoSanzione ex art. 6 del DLgs. 471/97 -> Sanzione minima di € 250 Sanzione minima di € 500

Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA > Da 250 euro a 2.000 euro

Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata -> Dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro

Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge  -> Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro

Violazioni solo formali -> nessuna sanzione
Le sanzioni da pagare in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione elettronica possono essere ridotte tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
In estrema sintesi, giova in questa sede ricordare che l’articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 prevede le seguenti riduzioni delle sanzioni:
  • 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
  • 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.

errori fatturazione elettronica: cosa fare in caso di scarto?
Una fattispecie correlata a quella di tardiva emissione della fattura elettronica è quella in cui il file telematico viene scartato dal sistema di interscambio. In questo caso, abbiamo detto, che la fattura risulta non inviata, quindi passibile del regime sanzionatorio sopra indicato.
Tuttavia, se ci si accorge in tempo della fattispecie è possibile rimediare risparmiando le sanzioni. Infatti, la fattura elettronica scartata può essere reinviata entro i 5 giorni dalla data di notifica dello scarto. Sul punto vedasi il provvedimento 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate.
La notifica dello scarto contiene sempre la tipologia di errori commessi nella fatturazione elettronica.
Vediamo di seguito una tabella contenente i principali codici di errore che si possono leggere nelle ricevute/notifiche di scarto dello Sdi:
Codice errori fatturazione elettronica                  Causale dello scarto
Codice errore 00001                                          nome file non valido ovvero il nome del file da inviare al Sdi deve essere formato da IT, identificativo fiscale soggetto emittente, simbolo ( _ ), progressivo alfanumerico da 5 caratteri, formato xml
Codice errore 00002                                          nome file duplicato ovvero il nome file è stato già usato in un precedente invio telematico
Codice errore 00003                                         le dimensioni del file superano quelle massime consentite ovvero 5Mb
Codice errore 00102                                         file non integro ovvero il file xml risulta danneggiato/manomesso
Codice errore 00403                                         file con data successiva a quella di ricezione ovvero il caso in cui il file xml contiene erroneamente una data successiva a quella di invio telematico
Codice errore 00417                                        file con identificativo fiscale IVA e codice fiscale non valorizzati ovvero il caso in cui il file xml non contiene partita iva e/o codice fiscale del soggetto emittente

  • è cura del cliente far pervenire in tempi utili la documentazione contabile elettronica se non utilizza la nostra console.
  • è cura del cliente contraollare il corretto invio delle fatture al SDI: lo scarto della fattura e il mancato reinvio della stessa entro 5 giorni non potrà essere imputato allo Studio.
  • Si ricorda che l'invio tardivo al SDI oltre la chiusura mensile/trimestrale comporta ulteriori sanzioni e costi legati alla correzione della Liquidazione Periodica Iva interessata e della Dichiarazione Iva Annuale di competenza.

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codice destinatario clienti dello studio QULXG4S
www.agenziaentrate.it
www.registroimprese.it
www.softwareintegrato.it
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