Aggiornamenti normativi 2024:
verificare gli aggiornamenti al seguente sito per i soggetti iscritti a :
per altre Camere di Commercio verificare in autonomia
Il Consiglio di Stato con ordinanza del 17/05/2024 n. 03532/2024 ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio del 9/04/2024 n. 06839/2024, per effetto della quale era stata dichiarata la piena operatività della sezione dei “titolari effettivi”.
Il Consiglio di Stato con ordinanza del 15/10/24 n. 8248/2024 ha sospeso il giudizio avente ad oggetto i ricorsi presentati avverso la sentenza del TAR del Lazio del 9/04/2024 n. 06839/2024, rimettendo alcune questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia Europea.
A seguito di tali ordinanze sono sospesi l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica (art. 6 DM n. 55/2022), la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse (articoli 5, 6 e 7 DM n. 55/2022).
Dal 10 ottobre 2024 è possibile inviare la conferma annuale dei titolari effettivi (non contestuale al deposito del bilancio) anche con il software DIRE.
Si ricorda che i termini per gli adempimenti sono attualmente sospesi per effetto dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024.
Va osservato che la sospensione prevista nelle more del giudizio riguarda l’operatività del Registro dei Titolari Effettivi, mentre la comunicazione dei titolari effettivi e le variazioni circa la titolarità effettiva continuano ad essere consentite.
Quali gli obblighi sospesi?
Vista la situazione descritta sopra, sono sospesi:
- l’azione sanzionatoria (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55) essendo stato sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;
- i controlli a campione sulle istanze ricevute (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55);
- l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica (articolo 6 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55);
- la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse (articoli 5, 6 e 7 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55).
Costi
Diritti camerali 30€
+ costo del professionista in base al tipo di comunicazione: prima comunicazione/variazione/conferma (inclusa la tariffa di spedizione della pratica alla piattaforma camerale Telemaco)
+ eventuale costo per la firma digitale a seconda della tipologia
REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
Il registro dei titolari effettivi, istituito dall’art 21 comma 1 del d lgs 231 2007 è regolato dal DM n 55 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (con il concerto del MISE)
I dati e le informazioni relative alla titolarità effettiva sono iscritti in apposite sezioni del registro delle imprese
•una sezione autonoma per le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private
•una sezione speciale per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e «istitutigiuridici affini»
CHI DEVE FIRMARE DIGITALMENTE LA COMUNICAZIONE?
-per le società di capitali : gli amministratori
-per le persone giuridiche private il fondatore, i soggetti cui è attribuita la legale rappresentanza e l’amministrazione
-per i trust/istituti giuridici affini i fiduciari e gli altri soggetti indicati dall’art 21 c 3 del d lgs 231 2007
IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
Il titolare effettivo è sempre una persona fisica
I criteri per l’individuazione della titolarità effettiva sono definiti dal cd.‘Decreto antiriciclaggio’ (art. 20, d. lgs n. 231/
OBBLIGO DI PRATICA TELEMATICA E DIVIETO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La norma individua gli obbligati e la comunicazione del titolare effettivo è resa mediante autodichiarazione da parte dell’amministratore o del fiduciario, ai sensi degli artt.li 46 e 47 DPR 445/2000 sostitutiva
Non è consentito il conferimento dell’incarico ad altri.
Non è quindi possibile conferire l’incarico dell’adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, di firma digitale , ove già non la I professionisti non possono firmare la comunicazione per conto del cliente , possono solo assumere il ruolo di “postini” per la trasmissione telematica delle pratiche
Per ulteriori informazioni sulla firma digitale o per la richiesta di rilascio direttamente presso il nostro Studio cliccate qui oppure contattateci direttamente
In alternativa potete fare richiesta autonomamente presso il registro delle imprese oppure tramite altri fornitori di servizi digitali
SCADENZA
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto per i soggetti già costituiti al momento dell'entrata in vigore della norma
Entro 30 giorni dalla costituzione del Trust o dalla annotazione dei pubbli registri (Icrizione Registro Imprese per le SRL/SPA) o elenchi prefettizi per le Associazioni
CONFERMA ANNUALE
Ogni anno gli stessi soggetti devono comunicare la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione
Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare il deposito in occasione del deposito del bilancio annuale
A regime, ogni volta che il titolare effettivo viene modificato deve essere presentata la pratica di modifica entro 30 giorni dall’atto che dà luogo alla variazione
In caso di deposito oltre i 30 giorni il soggetto verrà sanzionato
SANZIONI
I soggetti che non adempiranno entro il termine stabilito come primo popolamento saranno sanzionati (sanzione ex art 2630 cc per omesso deposito da euro 103 ad euro 1.032)
COSTI
La pratica sconta diritti camerali come stabilito nel decreto attuativo di prossima pubblicazione
La pratica è esente bollo.
I costi per il servizi applicati dallo Studio saranno calcolati in base alla tipologia di comunicazione
ITER NORMATIVO
A partire dal 9 giugno, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 55/2022, il Ministero dello sviluppo economico dovrà emanare entro sessanta giorni i seguenti decreti:
1) un decreto di approvazione del modello digitale per la pratica telematica di comunicazione del titolare effettivo;
2) un decreto che stabilirà il diritto di segreteria;
3) un decreto per l’adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali
4) un decreto finale che accerterà l’operatività del sistema di trasmissione delle comunicazioni del titolare effettivo Dalla data di pubblicazione dell’ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale le imprese avranno 60 gg di tempo per inviare la relativa comunicazione.