NUOVO TIPO DOCUMENTO TD29 PER FATTURE OMESSE O IRREGOLARI
IN VIGORE DAL 01/04/2025
in caso di mancata o irregolare fatturazione, il cessionario/committente è obbligato a segnalare l’omissione entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata
emessa la fattura irregolare.
• L’obbligo di pagamento dell’Iva in fase di regolarizzazione viene meno (chi emette il documento non dovrà pagare l'iva come accadeva in passato)
ATTENZIONE: il documento è una mera comunicazione quindi non consente di esercitare la detrazione dell'iva.
• La comunicazione tramite il tipo documento TD29 deve contenere:
. . natura, qualità e quantità dei beni/servizi;
. . ammontare del corrispettivo;
. . aliquota applicata;
. . ammontare dell’imponibile e dell’imposta.
Inserire nel campo codice destinatario 0000000 (7 volte 0) mentre il campo PEC non deve essere valorizzato
La rettifica di una comunicazione trasmessa con tipo documento TD29 può essere effettuata
trasmettendo via SDI un nuovo TD29 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda
del tipo di errore che si vuole correggere.
• Il nuovo art. 6, c. 8 D. Lgs. 471/1997 esclude l’obbligo per il cessionario/committente di sindacare le valutazioni giuridiche effettuate dal cedente/prestatore.
• In particolare, non è richiesta la verifica dei titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’imposta,
purché questi derivino da elementi soggettivi non direttamente riscontrabili.
SANZIONI
Il cessionario o committente che non provvede alla comunicazione è soggetto alla sanzione del 70%
dell’imposta, con un minimo di € 250.
rif normativo: D.Lgs 14.06.2024 n.87
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/guida_compilazione-fe-esterometro-v1-10_aprile_2025