FATTURE OMESSE O IRREGOLARI - StudioDG

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NUOVO TIPO DOCUMENTO TD29 PER FATTURE OMESSE O IRREGOLARI
IN VIGORE DAL 01/04/2025

in caso di mancata o irregolare fatturazione, il cessionario/committente è obbligato a segnalare l’omissione entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

L’obbligo di pagamento dell’Iva in fase di regolarizzazione viene meno (chi emette il documento non dovrà pagare l'iva come accadeva in passato)
ATTENZIONE: il documento è una mera comunicazione quindi non consente di esercitare la detrazione dell'iva.

• La comunicazione tramite il tipo documento TD29 deve contenere:
. . natura, qualità e quantità dei beni/servizi;
. . ammontare del corrispettivo;
. . aliquota applicata;
. . ammontare dell’imponibile e dell’imposta.

Inserire nel campo codice destinatario 0000000 (7 volte 0) mentre il campo PEC non deve essere valorizzato
<campo cedente prestatore>: dati del Cedente prestatore.
<campo cessionario committente>: identificativo IVA del Cessionario Committente che comunica l’omissione o l’irregolarità.

La rettifica di una comunicazione trasmessa con tipo documento TD29 può essere effettuata trasmettendo via SDI un nuovo TD29 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.

• Il nuovo art. 6, c. 8 D. Lgs. 471/1997 esclude l’obbligo per il cessionario/committente di sindacare le valutazioni giuridiche effettuate dal cedente/prestatore.
• In particolare, non è richiesta la verifica dei titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’imposta, purché questi derivino da elementi soggettivi non direttamente riscontrabili.

SANZIONI

Il cessionario o committente che non provvede alla comunicazione è soggetto alla sanzione del 70% dell’imposta, con un minimo di € 250.


rif normativo: D.Lgs 14.06.2024 n.87

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/guida_compilazione-fe-esterometro-v1-10_aprile_2025
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