BOLLO VIRTUALE - TASSA SOGGIORNO - StudioDG

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Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato indicando nell’area dedicata presente sul portale “Fatture e Corrispettivi” l’IBAN del conto corrente intestato al contribuente.

In alternativa, il versamento potrà essere effettuato entro la scadenza utilizzando il modello F24, da presentare in modalità telematica e utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
  • 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
  • 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
  • 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre

  • 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
  • 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

Si ricorda infine che nel caso di pagamento omesso, insufficiente o tardivo rispetto alla scadenza del 30 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà al contribuente tramite PEC una comunicazione telematica contente l’importo dovuto a titolo di imposta, la sanzione ridotta a un terzo e gli interessi.
Ci saranno 30 giorni di tempo per il versamento e per fornire chiarimenti in merito al mancato versamento, pena l’iscrizione a ruolo della somma.
SCADENZE

PERIODO DI RIFERIMENTO       SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

1° TRIMESTRE                                    31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE                                    30 settembre (**)
3° TRIMESTRE                                    30 novembre
4° TRIMESTRE                                    28 febbraio dell’anno successivo

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.


FORFETTARI

ATTENZIONE Per i forfettari l'imposta di bollo non è più un antipazione anche se pagata dal cliente (art.15) ma è soggetta a tassazione (Risposta interpello n. 428 del 12 agosto 2022) :
l'importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorra alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva.
TASSA DI SOGGIORNO

Con l’art. 180, comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, è stato introdotto l'obbligo per i gestori delle strutture ricettive di trasmettere per via telematica, la dichiarazione riepilogativa annuale entro il 30 giugno di ogni anno.
Cosa riguarda?
La dichiarazione annuale per l'imposta di soggiorno, contiene il riepilogo di tutti i movimenti registrati l'anno pregresso, come il numero di soggetti, esenzioni, pernottamenti, etc..., nonché tutte le informazioni utili al computo del corretto assolvimento degli obblighi relativi proprio alla rendicontazione dell'imposta di soggiorno.

Modalità di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via
telematica facendo accesso al portale dell'Agenzia delle Entrate, su Fisconline/Entratel (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/area-riservata), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022.


INDICAZIO E DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO IN FATTURA - RT

L’imposta di soggiorno riscossa dall’esercente deve rientrare negli altri casi di cui al “Codice Natura N2.2 non soggette – altri casi”, visto che costituiscono somme di denaro che saranno in seguito riversate al Comune.





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