Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato indicando nell’area dedicata presente sul portale “Fatture e Corrispettivi” l’IBAN del conto corrente intestato al contribuente.
In alternativa, il versamento potrà essere effettuato entro la scadenza utilizzando il modello F24, da presentare in modalità telematica e utilizzando i seguenti codici tributo:
- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.
Si ricorda infine che nel caso di pagamento omesso, insufficiente o tardivo rispetto alla scadenza del 30 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà al contribuente tramite PEC una comunicazione telematica contente l’importo dovuto a titolo di imposta, la sanzione ridotta a un terzo e gli interessi.
Ci saranno 30 giorni di tempo per il versamento e per fornire chiarimenti in merito al mancato versamento, pena l’iscrizione a ruolo della somma.
SCADENZE
PERIODO DI RIFERIMENTO SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° TRIMESTRE 31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE 30 settembre (**)
3° TRIMESTRE 30 novembre
4° TRIMESTRE 28 febbraio dell’anno successivo
(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.